REGOLAMENTO PER IL CORRETTO
USO DELLA BANDIERA ITALIANA
D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e
dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2000, n. 112.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il
Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento
contenente disposizioni attuative in merito all’esposizione della bandiera della Repubblica
italiana e di quella dell’Unione europea nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b),
d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e
tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha
espresso nei termini il proprio parere;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi, nell’adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento:
Capo I - Esposizione delle bandiere all’esterno degli edifici pubblici
1. 1. La bandiera della Repubblica e quella dell’Unione europea vengono esposte, oltre
che nei luoghi indicati dall’art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito
denominata «la legge»:
a) all’esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i
rappresentanti del Governo nelle province;
b) all’esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o
dirigenziale, a venti una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) all’esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere
nazionale, nonché di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).
2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:
a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile
(liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d’Europa), 2 giugno (festa
della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo
Patrono d’Italia), 4 novembre (festa dell’unità nazionale);
b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera
delle Nazioni Unite;
c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente
del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto .
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per «uffici
giudiziari» s’intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall’articolo 1 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di
essi ai sensi dell’articolo 2 della stessa legge.
4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono
esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli
organi centrali di governo di ciascuna università , nonché nelle sedi principali delle singole
facoltà e scuole.
5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si
potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
2. 1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono
esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.
2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto
d’onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove
siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il
pennone centrale.
3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.
3. 1. In segno di lutto le bandiere esposte all’esterno sono tenute a mezz’asta. Possono
adattarsi all’estremità superiore dell’inferitura due strisce di velo nero.
4. 1. Salvi i casi indicati all’articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione esterna delle
bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. Le bandiere all’esterno degli edifici pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
d) della legge, nonché di quelli di cui all’articolo 1, comma 1, del presente regolamento ,
sono esposte in corrispondenza dell’orario di attività dei rispettivi uffici.
3. Le bandiere all’esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei giorni di
lezioni e di esami.
4. Le bandiere all’esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono
esposte dall’insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva
delle operazioni di scrutinio.
5. L’esposizione delle bandiere all’esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici
consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero è effettuata secondo le istruzioni
impartite dal Ministero degli affari esteri.
6. Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del
levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l’esposizione esterna delle
bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente
illuminato.
Capo II - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie
5. 1. Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo
posto.
2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.
Capo III - Esposizione delle bandiere all’interno degli uffici pubblici
6. 1. All’interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell’Unione
europea sono esposte negli uffici:
a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;
b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni
centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una
circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale,
e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
d) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti;
e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell’articolo 1, comma 3;
f) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di
cultura all’estero. Per i consoli onorari l’esposizione è facoltativa.
2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi
giudiziari di ogni ordine e grado.
3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.
7. 1. Nei casi indicati nell’articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni
e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania
del titolare dell’ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d’onore a destra o al centro.
2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.
Capo IV - Disposizioni generali e finali
8. 1. All’esterno e all’interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri
solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di
personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3
dell’articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su
indicazione del Governo.
9. 1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse,
né sull’asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
10. 1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle
bandiere all’esterno e all’interno.
2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull’adempimento delle disposizioni
sulla esposizione delle bandiere.
11. 1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri
corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del
cerimoniale militare e di quello internazionale.
12. 1. L’esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno delle sedi delle regioni e degli
enti locali è oggetto dell’autonomia normativa e regolamentare delle rispettive
amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte
congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell’ente ogni volta che è prescritta
l’esposizione di quest’ ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazional
L'articolo 292 «Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato» del codice penale tutela la bandiera italiana così:
« Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1 000 a euro 5 000. La pena è aumentata da euro 5 000 a euro 10 000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali